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D. 15/11/2001 n. 435/01/CONS

2. Gli accordi di cui al precedente comma sono preventivamente comunicati all’Autorità al fine della verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Art. 29 - (Provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza)

1. L’Autorità, ai fini di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si realizzano con il complesso degli accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che stabilisce, tenendo conto della partecipazione alla sperimentazione e considerando il titolo preferenziale previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 66/01:

a) norme a garanzia dell’accesso di fornitori di contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i quali rappresentano un particolare valore per:

1. il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualità della programmazione e del pluralismo informativo;

2. l sistema televisivo locale, in ragione della qualità della programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere sociale, e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

b) criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di contenuti, l’accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parità di trattamento;

c) norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze ai fini del rispetto del norme del presente regolamento;

d) norme in materia di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati;

e) le modalità per l’adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97, in materia di accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, ivi incluso l’obbligo di trasmettere programmi in chiaro;

f) sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione, sentita l’Autorità garante per la concorrenza e del mercato, i criteri ed i limiti per l’assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio delle ulteriori licenze;

g) la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete anche tenendo conto della scarsità delle risorse e della necessità di promuovere l’innovazione.

CAPO VI DISPOSIZIONI PER LA RADIOFONIA

Art. 30 - (Licenze per operatori di rete radiofonici e autorizzazioni per fornitori di contenuti radiofonici)

1. Entro tre mesi dall’approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale, l’Autorità adotta un provvedimento relativo alle modalità di rilascio delle autorizzazioni di fornitore di contenuti e licenze di operatore di rete radiofonico.

Art. 31 -(Fase sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica digitale)

1. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che eserciscono legittimamente la radiodiffusione sonora in ambito locale possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio dell’abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione per diffusione in tecnica analogica.

2. L’abilitazione di cui al comma precedente può essere richiesta anche da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile ovvero che sottoscrivano congiuntamente un’intesa a svolgere le attività di sperimentazione, in caso di rilascio dell’abilitazione, conformemente al progetto di attuazione ed al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda.

3. Le intese di cui al precedente comma 2 possono essere definite esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i partecipanti per tutta la durata della sperimentazione. La definizione dell’intesa destinata allo svolgimento delle attività sperimentali non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese partecipanti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia gestionale ed operativa. Nell’intesa dovranno essere specificate le attività di sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa partecipante.

4. L’abilitazione alla sperimentazione cessa entro 360 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento e può essere rinnovata non oltre il rilascio delle licenze per operatore di rete in tecnica digitale.

5. I soggetti richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione devono presentare domanda al Ministero delle comunicazioni, comprensiva di progetto di attuazione e di progetto radioelettrico, nei quali devono essere precisati, fra l’altro:

a) le aree interessate dalla sperimentazione;

b) i siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica digitale;

c) le tipologie di programmi che si intendono diffondere in via sperimentale;

d) le procedure e le tecniche che verranno adottate al fine di evitare interferenze;

e) l’impegno a adeguarsi senza indugio alle disposizioni del Ministero delle comunicazioni in merito alla variazione della frequenza di emissione.

6. Il Ministero delle comunicazioni, nel rilasciare l’abilitazione, può stabilire le condizioni relative alla condivisione di infrastrutture, impianti e siti.

7. L’abilitazione è rilasciata garantendo parità di trattamento a tutti i richiedenti in relazione all’effettiva disponibilità delle frequenze ed in conformità con quanto previsto dal piano nazionale delle frequenze e sue successive modificazioni ed integrazioni. In caso di richieste di abilitazione eccedenti la disponibilità delle frequenze il Ministero delle comunicazioni promuove il coordinamento degli impianti di trasmissione e la condivisione di siti, impianti e apparati trasmissivi fra più richiedenti anche mediante intese e consorzi.

CAPO VII PREVISIONI PER IL REGIME TRANSITORIO PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA

Art. 32 -(Attuazione del piano digitale)

1. I tempi e le modalità di attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale sono specificati contestualmente all’adozione del piano di assegnazione stesso, tenendo conto della coesistenza fra sistemi trasmissivi digitali e analogici.

Art. 33 -(Abilitazione alla sperimentazione)

1. Fino alla data del 30 marzo 2004 i soggetti che legittimamente eserciscono l’attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, da satellite o via cavo possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio dell’abilitazione alla sperimentazione per la diffusione di programmi numerici e di servizi della società dell’informazione in tecnica digitale su frequenze terrestri.

2. L’abilitazione di cui al comma precedente può essere richiesta anche da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile, ovvero che sottoscrivano congiuntamente un’intesa a svolgere le attività di sperimentazione, in caso di rilascio dell’abilitazione, conformemente al progetto di attuazione ed al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda.

3. Al consorzio di cui al comma precedente possono partecipare i soggetti di cui al comma 1 ed anche editori di prodotti e servizi multimediali.

4. Le intese di cui al precedente comma 2 possono essere definite esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1 ed anche da editori di prodotti e servizi multimediali, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i sottoscrittori per tutta la durata della sperimentazione. La definizione dell’intesa destinata allo svolgimento delle attività sperimentali non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese partecipanti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia gestionale ed operativa. Nell’intesa dovranno essere specificate le attività di sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa partecipante.

5. La durata delle abilitazioni non può superare in ogni caso il termine del 25 luglio 2005.

Art. 34 (Rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione) I soggetti richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione devono presentare domanda al Ministero delle comunicazioni, comprensiva di progetto di attuazione e di progetto radioelettrico, nei quali devono essere precisati, fra l’altro:

a) le aree interessate dalla sperimentazione, precisando la copertura nazionale o locale di riferimento;

b) i siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica digitale e l’indicazione delle relative frequenze di emissione;

c) le tipologie di programmi che si intendono inizialmente diffondere in via sperimentale specificando se viene diffusa replica di programmi auto rizzati via cavo e satellite ovvero replica di programmi irradiati legittimamente da emittenti terrestri ovvero nuovi programmi oggetto di nuova autorizzazione di cui al Capo II;

d) le procedure e le tecniche che verranno adottate al fine di evitare interferenze;

e) l’impegno a adeguarsi senza indugio alle disposizioni del Ministero delle comunicazioni in merito alla variazione della frequenza di emissione;

f) l’impegno a comunicare entro trenta giorni le variazioni relative alle informazioni fornite all’atto della richiesta di abilitazione.

2. I soggetti richiedenti devono inoltre presentare specifica dichiarazione di cui all’articolo 15, commi 3 e 4, del presente regolamento.

3. Il Ministero delle comunicazioni, nel rilasciare l’abilitazione, può stabilire le condizioni relative alla condivisione di infrastrutture, impianti e siti.

4. I richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione che siano titolari di più di una concessione televisiva, ovvero di una concessione e di un’autorizzazione soggetta ai medesimi obblighi della concessione ai sensi dell’ articolo 3, commi 6 e 11, della legge n. 249/97, devono altresì precisare, nella domanda, le condizioni alle quali consentiranno, all’interno dei propri blocchi di diffusione, la sperimentazione stessa ad altri soggetti, ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66. In ogni caso dette condizioni devono garantire un ampio numero di soggetti partecipanti alla sperimentazione, e, nel caso in cui i soggetti richiedenti la medesima siano in numero superiore a quello consentito dalla capacità trasmissiva riservata, i richiedenti l’abilitazione non possono assegnare ad un solo soggetto la capacità trasmissiva od assegnare l’intera capacità trasmissiva ad offerte prive di contenuto informativo e devono rispettare nella scelta dei soggetti:

a) i principi di pluralismo informativo;

b) la varietà delle tipologie editoriali;

c) la valorizzazione dell’impegno relativo ai programmi autoprodotti ed alla promozione di opere europee.

5. Il Ministero delle comunicazioni, su istanza del richiedente, prevede, nel rilasciare l’abilitazione, un periodo non superiore a 6 mesi di prove tecniche, durante il quale non si applica la previsione di cui al comma 4.

6. L’abilitazione è rilasciata esclusivamente per le frequenze previste dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze. 7 Le controversie in materia di sperimentazione tra concessionari e gli altri soggetti partecipanti alla sperimentazione sono sottoposte alla disciplina di cui all’articolo 28 del presente regolamento.

Art. 35 -(Conversione delle abilitazioni televisive)

1. A partire dal 31 marzo 2004 ed in ogni caso successivamente all’entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo 29 i soggetti abilitati alla sperimentazione possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio della licenza di operatore di rete limitatamente ai bacini e alle frequenze per i quali è rilasciata l’abilitazione.

 

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